Commercialista on-line


Vai ai contenuti

Limiti all'utilizzo dei contanti

Approfondimenti

1 PREMESSA
Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, riduce da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.
In particolare:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);
  • gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
  • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
  • i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.12.2011.

Entrata in vigore
Il DL 6.12.2011 n. 201 è in vigore dal 6.12.2011.
Variazioni dei limiti
Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento.
Variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore: Ambito temporale di riferimento Soglia
Fino al 29.4.2008 12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 2.500,00 euro
Dal 6.12.2011 1.000,00 euro

2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI
Per effetto della modifica introdotta dal DL 201/2011 è, innanzitutto, disposto che:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro;
  • il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
L’intermediario abilitato, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, “rilevando” l’operazione, “identificando” le parti interessate e “comunicando” i dati all’Anagrafe dei rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate.

2.1 VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE
Sempre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. “correttivo antiriciclaggio”), sia stato precisato che:

  • il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
  • il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.
In pratica, ad esempio, l’acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere oggi rateizzato in dieci
tranche in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro.

2.2 PROFILI SANZIONATORI
La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (fatta salva l’efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante.
2.2.1 Sanzione minima
La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 1.000,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione notevolmente superiore all’importo trasferito.
2.2.2 Ipotesi aggravate
La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati. In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria:

  • dall’1% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
  • dal 5% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.


3 ASSEGNI
Il DL 201/2011 apporta modifiche anche in materia di:

  • assegni bancari e postali;
  • assegni circolari, vaglia postali e cambiari.


3.1 ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.
Tali assegni devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza
per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro).
Profili sanzionatori
In caso di violazione di tale prescrizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
La sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a
50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

3.2 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI
Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il DL 201/2011 precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro), pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.
Profili sanzionatori
Anche per la violazione di tali disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
Anche in tal caso:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
  • la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.


3.3 ASSEGNI EMESSI ALL’ORDINE DEL TRAENTE
Si ricorda, inoltre, che gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso”), qualunque sia l’importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Anche per la violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria
dall’1% al 40% dell’importo trasferito e:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
  • la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.


4 LIBRETTI AL PORTATORE
Novità analoghe a quelle fino ad ora esaminate riguardano anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore.

4.1 SALDO DEI LIBRETTI
È stabilito, in primo luogo, che il loro saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro).
Disciplina sanzionatoria
La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro.
Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore
Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.
Quindi, si applica la sanzione:

  • dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
  • la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.


4.2 DISCIPLINA TRANSITORIA
I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.12.2011 (sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione, nel medesimo termine, dei libretti in questione in nominativi).
Disciplina sanzionatoria
In caso di violazione di tale previsione, il possessore dei libretti incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria:

  • dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro, nel caso in cui esso sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro;
  • dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000,00 euro.

Trasferimento dei libretti al portatore
Queste sanzioni trovano applicazione anche quando, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.

5 OBLAZIONE
In forza dell’istituto dell’oblazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Questa soluzione è da prendere in seria considerazione soprattutto alla luce del fatto che, a tali fini, non è attribuito rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro (il 2% dell’importo trasferito, cioè il doppio del minimo edittale).
Ambito di applicazione
Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all’emissione di assegni bancari, postali e circolari e solo per importi non superiori a 250.000,00 euro.
Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.

6 COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI
Si evidenzia, inoltre, che le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni “liberi” e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni:

  • al Ministero dell’Economia e delle Finanze (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti;
  • all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

Prelievi e versamenti
La circolare 4.11.2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti in esame non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.
La precisazione si è resa necessaria dal momento che numerose banche hanno provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.
Segnalazione di operazioni sospette
Occorre, peraltro, sottolineare come costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF:

  • in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti;
  • in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.

In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11.10.2010 n. 297944 del Ministero dell’Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono:

  • valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate;
  • raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia.

In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

7 LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
È opportuno ricordare, infine, che, in occasione dell’abbassamento della soglia relativa a contanti, assegni e libretti al portatore da 12.500,00 a 5.000,00 euro operato dal DL 78/2010, in sede di conversione in legge si era intervenuti al fine di ovviare alla limitata conoscenza della novità introdotta con decorrenza immediata. Il legislatore, infatti, aveva escluso la sanzionabilità delle violazioni commesse nel primo periodo di applicazione dei nuovi limiti (31.5.2010 - 15.6.2010). La sanatoria preservava, comunque, la perseguibilità delle violazioni commesse sempre nel periodo 31.5.2010 - 15.6.2010, ma per importi pari o superiori alla previgente soglia di 12.500,00 euro.
Analoga soluzione è stata prevista in sede di conversione in legge del DL 13.8.2011 n. 138. È stata, infatti, esclusa l’applicazione delle sanzioni per le violazioni esaminate commesse nel periodo dal 13.8.2011 al 31.8.2011 e riferite alle nuove limitazioni d’importo (ovvero quelle comprese tra 2.500,00 e 5.000,00 euro). Restavano, invece, sanzionabili le violazioni commesse nel suddetto periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di 5.000,00 euro.
Occorre ora attendere la conversione in legge del DL 201/2011 per verificare l’eventuale adozione di tale esenzione anche con riguardo al nuovo limite di 1.000,00 euro (rispetto alla precedente soglia di 2.500,00 euro), considerando che è già entrato in vigore il 6.12.2011.

8 ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALL’USO DEL CONTANTE
Il 201/2011 introduce anche ulteriori misure per contrastare l’uso del contante.

8.1 PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, viene, in particolare, disposto che:
a) le operazioni di
pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici; è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i suddetti pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante
accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario (gli eventuali pagamenti per cassa non
possono, comunque, superare l’importo di 500,00 euro);
c) lo
stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 500,00 euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate (il suddetto limite di importo può essere modificato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze);
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo; per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e locali ed ai loro enti di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’Economia e delle Finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle nuove disposizioni.

8.2 CONTO CORRENTE BASE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI definiscono, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente di base che le banche saranno tenute ad offrire. La convenzione individua le caratteristiche del conto corrente base avendo riguardo, tra l’altro, ai seguenti criteri:

  • inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito;
  • struttura dei costi semplice, trasparente e facilmente comparabile;
  • offerta senza spese alle fasce socialmente svantaggiate di clientela (in tali casi, il conto corrente di base sarà anche esente dall’imposta di bollo).

Termine di stipulazione della convenzione
La convenzione finalizzata a stabilire le caratteristiche del conto corrente di base dovrà essere stipulata entro il 6.3.2012. In caso contrario, le caratteristiche del conto saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.
Entro il medesimo termine, l’ABI e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono le regole generali per assicurare una
equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carta di pagamento.

9 COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
Si segnala, infine, la previsione di un ulteriore obbligo in capo alle banche, a Poste italiane S.p.a., agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, nonché ad ogni altro operatore finanziario, con riguardo ai rapporti con essi intrattenuti.
A decorrere dall’1.1.2012, infatti, gli operatori finanziari, in relazione ai suddetti rapporti, sono obbligati a
comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria:

  • le movimentazioni che hanno interessato i rapporti;
  • le informazioni relative ai rapporti;
  • l’importo delle operazioni.


9.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari, saranno stabilite le modalità della suddetta comunicazione, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.

9.2 FINALITÀ DELLA COMUNICAZIONE
Le informazioni comunicate secondo quanto sopra indicato, quindi, sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

9.3 COORDINAMENTO CON I LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE
La novità appare da correlare con i nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante, dal momento che l’abbassamento di questi ad un importo che non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro comporterà la moltiplicazione delle operazioni “tracciabili” che saranno oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, con dati utilizzabili ai fini dei controlli.

Home Page | Servizi | Contatti | Area riservata | Pagamenti | Partners | Riviste online | Links | Approfondimenti | Downloads | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu