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Approfondimenti
La moneta elettronica manda in soffitta la scheda carburante: semplificazione o complicazione?
Il Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011 convertito in Legge n. 106/2011) introduce una semplificazione importante per i contribuenti: l’abolizione della scheda carburante. I soggetti IVA che acquistano il carburante per autotrazione, effettuando il pagamento esclusivamente con moneta elettronica (carte di credito, bancomat e carte prepagate), sono esonerati dalla tenuta della scheda carburante. La novità, però, non è priva di problematiche per gli operatori.
La disciplina della scheda carburante è contenuta nell’articolo 1 del D.P.R. 444/1997 unitamente ai documenti di prassi amministrativa n. 205/1998 e n. 59/2001, nei quali si prevede che:
La nuova disposizione contenuta nel Decreto Sviluppo prevede che gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante:
consentano ai soggetti IVA di liberarsi dall’obbligo della compilazione della scheda carburante.
Va precisato che i suddetti mezzi di pagamento devono essere emessi dagli operatori finanziari indicati nell’art. 7, comma 6 del DPR 605/1973 (banche, poste italiane, imprese di investimento e altri), in quanto tali soggetti hanno l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria.
È il caso di sottolineare che l’esonero dalla compilazione della scheda carburante legato alla modalità di pagamento porterà alcune difficoltà:
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, si segnala che il 13 luglio u.s. è stata presentata un’interrogazione parlamentare a risposta immediata, in cui si chiedeva di chiarire quale fosse la documentazione necessaria per fruire della detrazione IVA e della deduzione del costo in assenza della scheda carburante.
In risposta alla summenzionata interrogazione, è stato affermato che le modifiche apportate dal Decreto Sviluppo sono state adottate in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente e vanno comunque coordinate con l’esigenza di disporre di una serie di elementi minimali necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente.
La risposta rileva una certa prudenza. Già nella relazione al decreto si afferma che “tali strumenti di pagamento – sebbene non consentano, come la scheda carburante, l’univoca attribuzione del rifornimento al veicolo utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte e della professione – sono, comunque, idonei per l’identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell’ammontare ai fini di un’eventuale controllo fiscale.” Ne consegue che gli elementi minimali dovrebbero riguardare solo l’evidenziazione dell’imposta compresa nell’importo pagato, che nella scheda carburante avviene con il sistema dello scorporo.
La relazione che accompagna il decreto e la risposta fornita in sede di interrogazione parlamentare permettono di ipotizzare quanto segue:
Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate definire gli aspetti problematici emersi in sede di analisi della normativa in un documento di prassi amministrativa.